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Ordinanza — n. 45283/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45283/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45283/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASCOLESE GUIDO nato a POGGIOMARINO il 27/09/1932 avverso la sentenza del 30/10/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.ASCOLESE Guido ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha rideterminato la pena nei suoi confronti, in accoglimento della impugnazione del PM, in mesi sei giorni 15 di reclusione ed euro 350 di multa in relazione al reato di sottrazione di energia elettrica con uso di mezzo fraudolento. 2.Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla qualificazione giuridica del reato, da ricondursi al reato di truffa e alle ragioni indicate nella sentenza impugnata a sostegno dell'aumento per la continuazione sul presupposto che mancava la prova della pluralità di reati in presenza di un'unica deliberazione criminosa.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45283/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa fine di indebito profitto risarcimento per atto illecito furto aggravato altri reati danno patrimoniale procurato con astuzia

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASCOLESE GUIDO nato a POGGIOMARINO il 27/09/1932 avverso la sentenza del 30/10/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.ASCOLESE Guido ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha rideterminato la pena nei suoi confronti, in accoglimento della impugnazione del PM, in mesi sei giorni 15 di reclusione ed euro 350 di multa in relazione al reato di sottrazione di energia elettrica con uso di mezzo fraudolento. 2.Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla qualificazione giuridica del reato, da ricondursi al reato di truffa e alle ragioni indicate nella sentenza impugnata a sostegno dell'aumento per la continuazione sul presupposto che mancava la prova della pluralità di reati in presenza di un'unica deliberazione criminosa.

3. I motivi di ricorso si palesano manifestamente infondati in quanto aspe- cifici, privi di analisi critica degli argomenti della sentenza del giudice di ap- pello e meramente ripropositivi di censure adeguatamente considerate e di- sattese dalla Corte di Appello. A tale proposito gli argomenti addotti dal ricorrente con il primo motivo di ricorso si pongono in contrasto con il pacifico insegnamento del giudice di legittimità secondo cui la sottrazione di energia elettrica attuata mediante l'allaccio abusivo di un cavo ad una cassetta di derivazione dell'Enel, integra il reato di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento e non quello di truffa, in quanto l'alterazione del sistema di misurazione dei consumi conse- guente a tale condotta determina l'erogazione dell' energia elettrica contro la volontà dell'ente erogatore (sez.4, n.3339 del 22.12.2016, Rifici, Rv.269013).

Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso atteso che, in ragione della discontinuità dell'utilizzazione dell'abitazione e del lido marino, a prescindere dalla stabilità dell'allaccio abusivo, sono individuabili distinte deliberazioni criminose nella sottrazione dell'energia elettrica.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 Novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presi ente Ugo Bellini Francescq(rlaa Liampi 521,4i4j DEPOS!TATA IN