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Ordinanza — n. 45282/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45282/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45282/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASSAN GIOVANNI nato a CHIOGGIA il 12/02/1958 avverso la sentenza del 05/02/2020 del TRIBUNALE di PADOVAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato BASSAN Giovanni ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Padova ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di quella città di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 590 c.p.

Regesto Legislator

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art. 590 c.p, articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 45282/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato BASSAN Giovanni ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Padova ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di quella città di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 590 c.p.

Parole chiave

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abbandono per lesioni personali risarcimento del danno alla persona lesione al piede risarcimento per errore giudiziario trauma alla mano difesa penale

Disposizioni normative citate

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art. 590 c.p
L'imputato BASSAN Giovanni ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Padova ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di quella città di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 590 c.p.
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASSAN GIOVANNI nato a CHIOGGIA il 12/02/1958 avverso la sentenza del 05/02/2020 del TRIBUNALE di PADOVAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA 1. L'imputato BASSAN Giovanni ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Padova ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di quella città di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 590 c.p.

2. Il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 co. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 03 agosto 2017. Esso è stato proposto, infatti, da soggetto non legittimato, ai sensi dell'art. 1 co. 54 I. 23 giugno 2017 (in vigore dal 3 agosto 2017) che ha eliminato la facoltà di proporre ricorso personalmente.

3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 4 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Francesco 9247h' ‹e D EPOSITATA 1_.E91A