Ordinanza — n. 45281/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFerrara Salvatore e Milazzo Diego hanno proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Caltanissetta, avendo i ricorrenti rinunciato ai motivi di appello relativi alla penale responsabilità, ha rideterminato ex art. 599 bis cod. proc. pen. le pene a loro inflitte per i reati loro rispettivamente contestati.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599 bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45281/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis cod. proc. pen. le pene a loro inflitte per i reati loro rispettivamente contestati.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FERRARA SALVATORE nato a SAN CATALDO il 07/12/1967 MILAZZO DIEGO nato a CANICATTF il 17/05/1984 avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAzleft-~94se-e944e-pc-Ft-ii udita la relazione svolta dal Presidente STEFANO MOGINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ferrara Salvatore e Milazzo Diego hanno proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Caltanissetta, avendo i ricorrenti rinunciato ai motivi di appello relativi alla penale responsabilità, ha rideterminato ex art. 599 bis cod. proc. pen. le pene a loro inflitte per i reati loro rispettivamente contestati.
2. Il ricorso di Ferrara Salvatore è inammissibile, perché proposto personalmente dall'imputato senza l'assistenza di difensore cassazionista avverso sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen. a seguito di concordato sulla pena con rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità penale.
3. Il ricorso di Milazzo Diego è pure inammissibile, poiché riguardante sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen. a seguito di concordato sulla pena con rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità penale.
3. All'inammissibilità, che può essere dichiarata «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5/10/2021. Il Preside