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Ordinanza — n. 45178/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45178/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45178/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., ad Andrea Papa la pena da lui concordata con il Pubblico ministero per il reato di bancarotta fraudolenta aggravata dalla pluralità dei fatti di bancarotta, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45178/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Andrea Papa, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta la mancanza di prova della sua penale responsabilità e la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge per non avere il Giudice ritenuto le attenuanti prevalenti sulle aggravanti in considerazione del suo comportamento collaborativo.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta pagamento dell'ammenda perseguimento penale per truffa sanzioni pecuniarie altri capi d'accusa ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Con il primo motivo lamenta la mancanza di prova della sua penale responsabilità e la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen..
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Testo completo

seguente ORDINANZA tik te).xj sul ricorso proposto da: PAPA ANDREA nato a MILANO il 23/07/1972 avverso la sentenza del 25/05/2021 del GIP TRIBUNALE di PADOVA(dato avviso alle part) dita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., ad Andrea Papa la pena da lui concordata con il Pubblico ministero per il reato di bancarotta fraudolenta aggravata dalla pluralità dei fatti di bancarotta, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Andrea Papa, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta la mancanza di prova della sua penale responsabilità e la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge per non avere il Giudice ritenuto le attenuanti prevalenti sulle aggravanti in considerazione del suo comportamento collaborativo.

3. Il ricorso è inammissibile. L'art. 448, comma 2-bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientrano quelli sopra descritti. Il ricorso è, pertanto, manifestamente inammissibile in quanto con esso vengono proposti motivi non consentiti dalla legge. Peraltro, in tale ipotesi, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., anch'esso introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 ed applicabile alla fattispecie, l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti deve essere dichiarata senza formalità di procedura, ossia con ordinanza de plano senza neppure avvisare le parti della fissazione dell'udienza in camera di consiglio ai fini della instaurazione del contraddittorio.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/10/2021. Il Consigliere