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Ordinanza — n. 45177/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against GIP order denying abbreviated trial due to lack of statutory remedy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45177/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Borisav Mijailovic's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Mijailovic challenged the GIP's order denying an abbreviated trial, arguing it violated his right to request such a procedure under Articles 458 and 438 of the Code of Criminal Procedure. The Court ruled that no specific legal remedy exists for this particular order, rendering it unappealable, while noting the trial judge retains discretion to apply the abbreviated trial if illegality is later found.

Regesto Legislator

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Art. 458, Art. 438, Art. 568 c.p.p.; The order denying an abbreviated trial pursuant to Article 458 of the Code of Criminal Procedure is unappealable due to the principle of taxativity of remedies, as the trial judge may still apply the abbreviated procedure if the denial is later found illegitimate.

Parole chiave

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abbreviated trial unappealable order taxativity of remedies GIP decision procedural costs tempestività dell'istanza di ricusazione durata eccessiva del procedimento rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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Art. 458 c.p.p.
Con la ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, la richiesta di rito abbreviato presentata da Borisav Mijailovic, a norma dell'art. 458 cod.
Art. 438 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Borisav Mijailovic, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 568 c.p.p.
Il ricorso è inammissibile, atteso il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione previsto dall'art. 568 cod.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
art. 458 cod. proc. pen
Con la ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, la richiesta di rito abbreviato presentata da Borisav Mijailovic, a norma dell'art. 458 cod. proc. pen., a seguito di notificazione di richiesta di giudizio immediato.
art. 568 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile, atteso il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione previsto dall'art. 568 cod. proc. pen., poiché nei confronti del provvedimento che dispone sul giudizio abbreviato ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 33895 del 09/07/2009, Attanasio
La rado della anzidetta inoppugnabilità è ravvisabile nella circostanza che il giudice del dibattimento può ugualmente applicare la diminuente del rito quando accerti che il diniego del giudizio abbreviato sia stato illegittimo o ingiustificato (Sez. 1, n. 33895 del 09/07/2009, Attanasio, Rv.
Sez. U, n. 20214 del 27/03/2014, Frija
244752; vedi anche per l'ipotesi in cui vi sia stata l'udienza preliminare Sez. U, n. 20214 del 27/03/2014, Frija, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA tit sul ricorso proposto da: MIJAILOVIC BORISAV nato il 08/10/1984 avverso l'ordinanza del 17/02/2021 del GIP TRIBUNALE di VICENZA(dato avviso alle parti; udita la relazione svita dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, la richiesta di rito abbreviato presentata da Borisav Mijailovic, a norma dell'art. 458 cod. proc. pen., a seguito di notificazione di richiesta di giudizio immediato.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Borisav Mijailovic, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 458 e 438 cod. proc. pen. e comunque sostenendo che detto provvedimento integrerebbe un atto abnorme, in quanto illegale e lesivo dell'esercizio della facoltà di chiedere il rito abbreviato.

3. Il ricorso è inammissibile, atteso il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione previsto dall'art. 568 cod. proc. pen., poiché nei confronti del provvedimento che dispone sul giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 458 cod. proc. pen., non è prevista impugnazione, né in via generale, né per specifica disposizione di legge. La rado della anzidetta inoppugnabilità è ravvisabile nella circostanza che il giudice del dibattimento può ugualmente applicare la diminuente del rito quando accerti che il diniego del giudizio abbreviato sia stato illegittimo o ingiustificato (Sez. 1, n. 33895 del 09/07/2009, Attanasio, Rv. 244752; vedi anche per l'ipotesi in cui vi sia stata l'udienza preliminare Sez. U, n. 20214 del 27/03/2014, Frija, Rv. 259078).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/10/2021.