Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 45176/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45176/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45176/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Perugia ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., a Gurann Metreveli e Niko Razmadze la pena da essi concordata con il Pubblico ministero per il reato di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose e dalla destrezza e dalla recidiva specifica infraquinquennale. Agli imputati si contesta di avere tentato di impossessarsi di alcuni capi di abbigliamento esposti in un esercizio commerciale staccando le placche antitaccheggio ed occultandoli sulle loro persone.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45176/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Guram Metreveli, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen. sostenendo che la aggravante della destrezza non è integrata dall'occultamento della refurtiva sulle persone dei due imputati.

Parole chiave

Generato dall'IA
tentate lesioni personali gravi reato flagrante furto per mestiere delitto aggravamento della pena contravvenzione bagatellare
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA le /eakk-, sul ricorso proposto da: METREVELI GURAM nato il 19/10/1979 avverso la sentenza del 20/01/2021 del TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle parti; tidita la relazione sv lta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Perugia ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., a Gurann Metreveli e Niko Razmadze la pena da essi concordata con il Pubblico ministero per il reato di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose e dalla destrezza e dalla recidiva specifica infraquinquennale. Agli imputati si contesta di avere tentato di impossessarsi di alcuni capi di abbigliamento esposti in un esercizio commerciale staccando le placche antitaccheggio ed occultandoli sulle loro persone.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Guram Metreveli, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen. sostenendo che la aggravante della destrezza non è integrata dall'occultamento della refurtiva sulle persone dei due imputati.

3. Il ricorso è inammissibile. L'art. 448, comma 2-bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra l'erronea applicazione della norma che prevede una circostanza aggravante. Il ricorso è, pertanto, manifestamente inammissibile in quanto con esso vengono proposti motivi non consentiti dalla legge.

Peraltro, in tale ipotesi, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. perì., anch'esso introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 ed applicabile alla fattispecie, l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti deve essere dichiarata senza formalità di procedura, ossia con ordinanza de plano senza neppure avvisare le parti della fissazione dell'udienza in camera di consiglio ai fini della instaurazione del contraddittorio.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00. 2 /7,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/10/2021. Il Consigliere estensore I Presidente Michele Romano