Ordinanza — n. 45172/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del 9 maggio 2016 del Tribunale di Ivrea che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale di responsabilità di Fabrizio Uzzo per i reati di lesione personale, violenza privata e minaccia grave e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena di giustizia. In particolare, la Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere per il reato di minaccia per remissione di querela e, esclusa la recidiva, ha ridotto la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45172/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Fabrizio Uzzo, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale lamenta la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. sostenendo che le prove non consentono di affermare la sua penale responsabilità.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UZZO FABRIZIO nato a IVREA il 07/03/1984 avverso la sentenza del 15/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del 9 maggio 2016 del Tribunale di Ivrea che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale di responsabilità di Fabrizio Uzzo per i reati di lesione personale, violenza privata e minaccia grave e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena di giustizia. In particolare, la Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere per il reato di minaccia per remissione di querela e, esclusa la recidiva, ha ridotto la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Fabrizio Uzzo, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale lamenta la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. sostenendo che le prove non consentono di affermare la sua penale responsabilità.
3. Il motivo di ricorso è inammissibile per la sua estrema genericità, non permettendo esso di comprendere le ragioni poste a base dell'impugnazione e comunque invocando esso una rivalutazione delle prove acquisite non consentita in questa sede di legittimità.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/10/2021. Il Consigliere estensore residente Michele Romano