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Sentenza — n. 45147/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45147/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45147/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Rimini ha parzialmente riformato la sentenza del 19 ottobre 2018 del Giudice di pace di Rimini che ha affermato la penale responsabilità di Antonio Pellegrino per i delitti di lesione personale e minaccia e, ritenuta la continuazione tra i reati, lo ha condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della persona offesa, costituitasi parte civile. Il Tribunale ha assolto Antonio Pellegrino dall'imputazione di minaccia e ha ridotto l'ammontare della condanna al risarcimento del danno liquidato in favore della parte civile, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 152 cod. pen; Sentenza — n. 45147/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ne deriva che ai sensi dell'art. 152 cod. pen., il reato di lesione personale è ormai estinto. Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in relazione a detto reato.

Parole chiave

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abbandono per lesioni personali lesione alla caviglia azione civile tentata lesione personale semplice lesioni personali azione di contestazione

Disposizioni normative citate

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art. 152 cod. pen
Ne deriva che ai sensi dell'art. 152 cod. pen., il reato di lesione personale è ormai estinto.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINO ANTONIO nato a ROSSANO il 07/03/1977 avverso la sentenza del 27/11/2019 del TRIBUNALE di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; vista la memoria difensiva depositata dal difensore del ricorrente; gi

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Rimini ha parzialmente riformato la sentenza del 19 ottobre 2018 del Giudice di pace di Rimini che ha affermato la penale responsabilità di Antonio Pellegrino per i delitti di lesione personale e minaccia e, ritenuta la continuazione tra i reati, lo ha condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della persona offesa, costituitasi parte civile. Il Tribunale ha assolto Antonio Pellegrino dall'imputazione di minaccia e ha ridotto l'ammontare della condanna al risarcimento del danno liquidato in favore della parte civile, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Antonio Pellegrino, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale ha dedotto che successivamente alla emissione della sentenza di secondo grado e nel termine per proporre impugnazione il reato si è estinto per intervenuta remissione della querela.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Il ricorrente ha depositato il verbale redatto in data 23 gennaio 2020 presso la Stazione dei Carabinieri di Rimini Principale con il quale la persona offesa Massimiliano Alvisi, per il tramite del suo difensore munito di procura speciale, ha dichiarato di voler rimettere la querela e l'odierno imputato, per il tramite del suo difensore munito di procura speciale, ha dichiarato di accettare la remissione della querela.

2. Ne deriva che ai sensi dell'art. 152 cod. pen., il reato di lesione personale è ormai estinto. Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in relazione a detto reato.

3. Ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., l'imputato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione della querela. 2 il Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20/10/2021. Il Consigliere estens