Ordinanza — n. 45143/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha, per quanto di interesse in questa sede, confermato la sentenza del 4 luglio 2018 del Tribunale di Marsala laddove la stessa aveva affermato la penale responsabilità di Paolo De Vita, Claudio Agate e Anna Maria Valentina Morsello per il reato di rissa aggravata e, applicata al De Vita la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, li aveva condannati alla pena di giustizia, che era stata condizionalmente sospesa per il solo Claudio Agate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 192 cod. pen, art. 192 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45143/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso Paolo De Vita, Claudio Agate e Anna Maria Valentina Morsello, a mezzo del loro difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale lamentano la violazione dell'art. 192 cod. pen., sostenendo che gli indizi sui quali si fonda la affermazione della sua penale responsabilità non sono gravi, precisi e concordanti.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE VITA PAOLO nato a MAZARA DEL VALLO il 13/01/1973 AGATE CLAUDIO nato a MARSALA il 25/08/1993 MORSELLO ANNA MARIA VALENTINA nato a MARSALA il 14/02/1977 avverso la sentenza del 18/09/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha, per quanto di interesse in questa sede, confermato la sentenza del 4 luglio 2018 del Tribunale di Marsala laddove la stessa aveva affermato la penale responsabilità di Paolo De Vita, Claudio Agate e Anna Maria Valentina Morsello per il reato di rissa aggravata e, applicata al De Vita la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, li aveva condannati alla pena di giustizia, che era stata condizionalmente sospesa per il solo Claudio Agate.
2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso Paolo De Vita, Claudio Agate e Anna Maria Valentina Morsello, a mezzo del loro difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale lamentano la violazione dell'art. 192 cod. pen., sostenendo che gli indizi sui quali si fonda la affermazione della sua penale responsabilità non sono gravi, precisi e concordanti.
3. I ricorsi sono inammissibili. In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020, Filardi, Rv. 280027). Laddove, poi, si sostiene che la motivazione sarebbe illogica perché contrastante con le prove acquisite, il motivo, oltre che generico, attiene al merito, cosicché esso non può essere dedotto in questa sede di legittimità.
4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/10/2021. Il Consigliere estensore I