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Ordinanza — n. 45137/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45137/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45137/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del 20 dicembre 2016 del Tribunale di Verona che ha affermato la penale di responsabilità di Walter De Cataldis per i reati di cui agli artt. 497-bis e 495 cod. pen. e, ritenuta la continuazione tra i reati, lo ha condannato alla pena di giustizia.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45137/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Successivamente il difensore del ricorrente ha depositato una memoria contenente i motivi a sostegno della già proposta impugnazione. 3.1. Con il primo motivo lamenta la violazione di legge e il travisamento della prova, sostenendo che il reato di cui all'art. 497-bis non è integrato dalla mera detenzione del documento contraffatto e che non sono stati svolti accertamenti per accertare i fatti oggetto di contestazione. 3.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen., nonché la mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e la illogicità della motivazione quanto all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

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contraffazione di merci uso di un documento falso permesso di promuovere un procedimento penale eccezione di illegalità testimone a discarico deposizione inattendibile
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Testo completo

seguente ORDINANZA r(2•03-A) sul ricorso proposto da: DE CATALDIS WALTER nato a TARANTO il 28/03/1975 avverso la sentenza del 25/11/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIA(dato avviso alle parti) udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del 20 dicembre 2016 del Tribunale di Verona che ha affermato la penale di responsabilità di Walter De Cataldis per i reati di cui agli artt. 497-bis e 495 cod. pen. e, ritenuta la continuazione tra i reati, lo ha condannato alla pena di giustizia.

2. Avverso detta sentenza ha personalmente proposto ricorso Walter De Cataldis rimettendo la formulazione dei motivi di impugnazione al suo difensore.

3. Successivamente il difensore del ricorrente ha depositato una memoria contenente i motivi a sostegno della già proposta impugnazione. 3.1. Con il primo motivo lamenta la violazione di legge e il travisamento della prova, sostenendo che il reato di cui all'art. 497-bis non è integrato dalla mera detenzione del documento contraffatto e che non sono stati svolti accertamenti per accertare i fatti oggetto di contestazione. 3.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen., nonché la mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e la illogicità della motivazione quanto all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche.

4. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato. Il provvedimento impugnato è stato emesso il 25 novembre 2019, cosicché non può esservi alcun dubbio che debbano trovare applicazione gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo i quali il ricorso in cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle 2 41/> ammende. Così deciso il 20/10/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Michele Romano MafFa Vessichelli DEPOSITATA r`,1