Ordinanza — n. 45136/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova del 2 dicembre 2013 che, per quanto rileva in questa sede, ha affermato la penale di responsabilità di Fatjon Lloj per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen., con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, condannandolo alla pena di giustizia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 497-bis cod. pen; Ordinanza — n. 45136/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 497-bis cod. pen., con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, condannandolo alla pena di giustizia.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LL03 FATJON (CUI 01XBDB6) nato il 08/04/1983 avverso la sentenza del 09/10/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova del 2 dicembre 2013 che, per quanto rileva in questa sede, ha affermato la penale di responsabilità di Fatjon Lloj per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen., con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, condannandolo alla pena di giustizia.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Fatjon Lloj, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta la illogicità della motivazione quanto all'affermazione della penale responsabilità, sostenendo che la contraffazione del documento valido per l'espatrio, per le sue concrete modalità, sarebbe grossolana e quindi non punibile. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla omessa disapplicazione della recidiva.
3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile poiché volto a sollevare censure in fatto quanto alla grossolanità della contraffazione. Tali censure, in quanto attinenti al merito, sono inammissibili in questa sede di legittimità.
4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, trattandosi di omessa motivazione su questione in ordine alla quale, non avendo l'imputato chiesto con l'atto di appello l'esclusione della recidiva, non gravava sulla Corte territoriale alcun obbligo motivazionale. Non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316) 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/10/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Michele Romano Maria essichelli / DEPOSITATA I