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Ordinanza — n. 45061/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it raises only non-legal issues regarding factual evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45061/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Truzzi Samuela inadmissible for proposing issues not permitted in a legality proceeding. The appellant argued for violations of Articles 110 and 116 of the Penal Code regarding the conviction for attempted robbery, but the court found these arguments merely sought a re-evaluation of the appellate court's factual choices rather than legal errors. Consequently, the court ruled that such matters are non-justiciable in cassation when supported by adequate reasoning, resulting in the dismissal of the appeal and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 192 c.p.p.: Appeals in legality proceedings are inadmissible if they do not denounce violations of law or manifest illogicality, but instead merely request a re-evaluation of the factual choices made by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissibility legality proceeding factual evaluation appeal rights penal code violations reato impossibile altri reati infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 192 c.p.p.
Art. 110 c.p.
Art. 116 c.p.
art. 192 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997
Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRUZZI SAMUELA nato a MODENA il 07/05/1977 avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Truzzi Samuela, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 23/10/2020 della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza in data 05/09/2019 del G.i.p. CUL Tribunale di Parma che l'aveva condannata per il reato di tentativo di rapina impropria. Deduce: 1.1. Vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110 e 116, cod.pen..

2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 2.1. Esso, infatti, non contiene censure intese a denunciare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e dei principi di diritto vigenti in materia.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 28/9/2021 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Anna Mari De Santis J- sin ) D E P (5-,.-;