Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as it raises only non-legal factual disputes barred from cassation review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giuseppe Torsi's appeal inadmissible because it failed to challenge the lower court's legal reasoning. Torsi argued that the appellate court erred in its assessment of phone records and photo identification, but the court found these were merely factual disputes already resolved by the trial court. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and Torsi was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 192 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely reiterate factual disputes or challenge the merit court's value assessments without alleging specific legal violations or manifest illogicality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORSI GIUSEPPE nato a NAPOLI il 06/03/1956 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Torsi Giuseppe, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 10/02/2021 della Corte di appello di Napoli, che ha riformato la sentenza in data 19/05/2020 del Tribunale di Avellino, assolvendolo per i reati di detenzione e porto illegale di armi e rideterminando la pena inflittagli per il reato di rapina. Deduce: 1.1. Vizio di motivazione in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in relazione "mediante accertamento dell'acquisizione dei tabulati telefonici"; 1.2. Vizio di motivazione circa l'inattendibilità del riconoscimento fotografico. 1.3. Sono pervenute note a ulteriore supporto del ricorso e al fine di definirne l'ammissibilità.
2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 2.1. Esso, infatti, non contiene censure intese a denunciare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art.192 cod. proc. pen. e dei principi di diritto vigenti in materia.
Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 28/9/2021 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Anna Maria De Santis DEPOSI -TATA IN CANCELL