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Ordinanza — n. 45057/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to non-compliant legal questions regarding sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45057/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Lo Iacono Nikolas inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a sentencing reduction for fraud and acquittal on theft, arguing violations of law regarding legal qualification, mitigating circumstances, and recidivism. The court rejected these arguments as they sought a review of the appellate court's discretionary factual and sentencing choices rather than pointing to clear legal errors or logical flaws in the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 192 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court must allege specific violations of law or manifest illogicality; questions merely requesting a re-evaluation of the lower court's discretionary choices on facts or sentencing are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal legal qualification sentencing discretion recidivism Code of Criminal Procedure appellate review mitigating circumstances abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 192 c.p.p.
art. 192 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997
Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO IACONO NIKOLAS nato a PALERMO il 21/03/1995 avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Lo Iacono Nikolas, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 08/01/2021 della Corte di appello di Palermo, che ha riformato la sentenza in data 21/05/2020 del Tribunale di Palermo, riducendo la pena inflittagli che lo aveva condannato per il reato di truffa e assolto dal reato di cui all'art. 491, cod.pen.. Deduce: 1.1. Violazione di legge in relazione:

a) alla qualificazione giuridica del capo 1 di imputazione;

b) alla negazione delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio;

c) alla determinazione della pena;

d) alla recidiva. 1.2. Sono pervenute note difensive con le quali vengono ulteriormente illustrati i motivi del ricorso.

2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 2.1. Esso, infatti, non contiene censure intese a denunciare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e dei principi di diritto vigenti in materia.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 28/9/2021 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Anna Maria De Santis DEPOSITATA IN CANE,LLE