Cassation court dismisses appeal as inadmissible for challenging sentencing choices and requesting monetary fines instead of detention.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Ciurar Petre inadmissible, ruling that his arguments regarding sentencing and the application of fines were not permissible in this stage. Petre claimed the appellate court erred in imposing detention rather than a fine for injuries, citing mitigating circumstances, but the court found these arguments to be mere requests for re-evaluation of value judgments already made. The decision emphasized that such challenges do not constitute valid legal violations and fall outside the scope of admissible review under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 192 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they merely request a re-evaluation of the factual or value choices made by the court of first instance without alleging specific legal violations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIURAR PETRE nato il 23/08/1990 avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ciurar Petre, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 12/0.1/2021 della Corte di appello di Torino, che ha riformato la sentenza in data 11/06/2020 del Tribunale di Ivrea, eliminando la continuazione interna in relazione al capo 1) e rideterminando la pena inflittagli per i reati di rapina aggravata e lesioni. Deduce: 1.1. Vizio di motivazione, travisamento e omessa valutazione delle prove in relazione a tutti i reati ascritti a Ciurar; 1.2. Illegittimità della pena detentiva applicata nell'aumento in continuazione per il reato di lesioni, dovendosi applicare la pena pecuniaria per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 2.1. La manifesta infondatezza attiene all'affermazione secondo cui il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti avrebbe dovuto fare infliggere per le lesioni soltanto le pena pecuniaria. In realtà, applicandosi l'art. 69, comma terzo, cod.pen. e applicando la pena prevista per l'articolo 582, cod.pen., senza aggravanti, deve comunque applicarsi la pena detentiva, così come previsto dall'art. 582, cod.pen., che commina una pena compresa tra sei mesi e tre anni di reclusione.
Del tutto eccentrico al giudizio di mostra, poi, il riferimento all'art. 588, cod.pen. contenuto nell'intitolazione del motivo, visto che nel caso in esame non risulta contestata la rissa. 2.2. Nel resto il ricorso è inammissibile perché non contiene censure intese a denunciare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e dei principi di diritto vigenti in materia.
Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.3.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 28/9/2021 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Anna Maria e Santis ITATA 1