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Ordinanza — n. 45054/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility as it raises non-legal issues and re-evaluates factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45054/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it failed to challenge specific legal violations or obvious reasoning errors. Instead, the appellant sought a re-evaluation of the appellate court's discretionary choices regarding facts and sentencing. The court ruled that such factual determinations, supported by adequate reasoning, are beyond the scope of cassation review under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 192 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely request a re-evaluation of the factual findings or discretionary choices made by the court of first instance and appeal, which are insindacable when supported by adequate reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility appeal cassation review limits factual findings discretionary choices Article 616 code legal violation sentencing discretion accuse di truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 192 c.p.p.
art. 192 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997
Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZATO ROBERTO nato a LUSIA il 05/10/1957 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Rizzato Roberto, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 09/12/2020 della Corte di appello di Brescia, che ha confermato la sentenza in data 17/06/2020 del G.i.p. del Tribunale di Brescia, che lo aveva condannato per il reato di truffa e assolto dal reato di cui all'art. 491, cod.pen.. Deduce: 1.1. Violazione di legge ed erronea applicazione di una norma processuale e vizio di motivazione in relazione:

a) all'affermazione di responsabilità;

b) al riconoscimento fotografico;

c) in relazione alla grossolanità della falsità dell'assegno;

d) alla negazione delle circostanze attenuanti generiche, all'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod.pen e al trattamento sanzionatorio;

e) alle statuizioni civili.

2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 2.1. Esso, infatti, non contiene censure intese a denunciare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e dei principi di diritto vigenti in materia.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 28/9/2021 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Anna Maria De,Santis DEPOSITATA IN C