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Ordinanza — n. 45052/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45052/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45052/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Galdi Omar, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 13/04/2021 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza in data 17/09/2020 del G.i.p. del Tribunale di Milano, che lo aveva condannato per il reato di rapina aggravata. Deduce: 1.1. Vizio di motivazione in relazione alla testimonianza della persona offesa Usuelli; 1.2. Violazione di legge per il mancato riconoscimento del concorso ai sensi dell'art. 116, cod.pen.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45052/2021 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Milano, che lo aveva condannato per il reato di rapina aggravata. Deduce: 1.1. Vizio di motivazione in relazione alla testimonianza della persona offesa Usuelli; 1.2. Violazione di legge per il mancato riconoscimento del concorso ai sensi dell'art. 116, cod.pen.

Parole chiave

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gravi addebiti penali altri capi d'accusa ammende per infrazione procedurale motivazione inadeguata delle censure costituzionali aggravamento della pena esame delle censure formali

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALDI OMAR nato a TREVIGLIO il 05/09/1986 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Galdi Omar, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 13/04/2021 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza in data 17/09/2020 del G.i.p. del Tribunale di Milano, che lo aveva condannato per il reato di rapina aggravata. Deduce: 1.1. Vizio di motivazione in relazione alla testimonianza della persona offesa Usuelli; 1.2. Violazione di legge per il mancato riconoscimento del concorso ai sensi dell'art. 116, cod.pen.

2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 2.1. Esso, infatti, non contiene censure intese a denunciare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e dei principi di diritto vigenti in materia.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 28/9/2021 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Anna Maria Le Santis DEPOSITATA IN CANCELL