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Ordinanza — n. 45051/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to waived grounds in plea agreement sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45051/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it raised grounds regarding potential acquittal causes that the parties had previously waived. The appellant argued for a review of Article 129 of the Criminal Procedure Code, but the court held that such complaints are barred when a plea agreement sentence is issued. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In appeals against plea agreement sentences, complaints regarding waived acquittal grounds or omitted penalty evaluation are inadmissible.

Parole chiave

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plea agreement appeal waived grounds inadmissible appeal acquittal causes procedural costs motivi di cassazione annullamento del lodo arbitrale remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Tedesco Berardo, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza del 12/02/2021 della Corte di appello di Lecce che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599 bis, cod.proc.pen.
Art. 129 c.p.p.
1.1.Con un unico motivo deduce l'omessa motivazione in ordine alla verifica della sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, cod.proc.pen.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc.pen
Tedesco Berardo, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza del 12/02/2021 della Corte di appello di Lecce che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599 bis, cod.proc.pen.
art. 129 cod. proc. pen
1.1.Con un unico motivo deduce l'omessa motivazione in ordine alla verifica della sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, cod.proc.pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge», (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TEDESCO BERARDO nato a BRINDISI il 08/09/1999 avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di LECCE Sto avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Tedesco Berardo, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza del 12/02/2021 della Corte di appello di Lecce che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599 bis, cod.proc.pen. 1.1.Con un unico motivo deduce l'omessa motivazione in ordine alla verifica della sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, cod.proc.pen.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata a seguito di rinuncia ai motivi di ricorso, dovendosi richiamare il consolidato insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc.pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge», (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep. 13/01/2020, Rv. 278170).

Il motivo in esame si pone, dunque, al di fuori delle ipotesi per cui è consentito il ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis, cod.proc.. Da qui l'inammissibilità del ricorso.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 28/09/2021 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Anna Maria be Santis DEPOSITATA IN GA