Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to non-devolved issues and lack of legal violation claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that certain issues raised by the appellant had not been properly devolved to the Court of Appeal. The appellant argued for violations of law regarding extortion and drug trafficking, but the Court found these arguments either concerned facts already decided or merely repeated previous complaints without new legal analysis. Consequently, the Court applied Article 616 of the Code of Criminal Procedure to reject the petition and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 393 c.p.; Art. 192 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they concern issues not devolved to the Court of Appeal or if they fail to demonstrate a specific violation of law or a manifest illogicality in the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUNZIANTE ALFONSO nato a MILANO il 17/09/1987 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nunziante Alfonso, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 27/01/2021 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza in data 02/07/2020 del G.i.p. del Tribunale di Milano, che lo aveva condannato per i reati di estorsione (capi A e C) e detenzione a fini di spaccio di cocaina e hashish (capo B). Deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio di omessa motivazione in relazione alla configurabilità del tentativo di estorsione in relazione al capo A); 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 393, cod.pen. delle fattispecie estorsive; 1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata considerazione unitaria e alla esclusione della continuazione interna in relazione al fatto contestato al capo b).
2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 2.1. Anzitutto, va rilevato come le questioni esposte con il primo e con il terzo motivo non risultino devoluti al giudice dell'appello, con la conseguente interruzione della catena devolutiva. A tal proposito, va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346). 2.2.
Nel resto, il ricorso è inammissibile (anche nella parte in cui sostiene la configurabilità di un tentativo di estorsione) perché non contiene censure intese a denunciare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e dei principi di diritto vigenti in materia.
Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da 1 A.39 motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 28/9/2021 Il Consigli