Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it instead of using a registered defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Dario Marra inadmissible. Although Marra argued that the sentencing failed to balance aggravating circumstances under Article 69 of the Penal Code, the court ruled that the appeal was improperly submitted personally rather than by a registered defense attorney. This procedural defect rendered the appeal void under the new procedural code, resulting in the dismissal of the claim and an order for Marra to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if filed personally by the accused instead of being submitted by a defense attorney registered in the special register of the Court of Cassation.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRA DARIO nato a NAPOLI il 17/03/1985 avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIelato avviso alle parti —udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Marra Dario ricorre personalmente avverso la sentenza in data 19/04/2021 della Corte di appello di Napoli che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599- bis, cod.proc.pen. 1.1. Con un unico motivo deduce la violazione dell'art. 69, cod.pen., in ragione al mancato bilanciamento delle circostanze aggravanti generiche con la circostanza aggravante della recidiva reiterata e specifica.
2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché a seguito della novella del codice di rito, applicabile al caso di specie -in quanto il ricorso è stato proposto dopo l'entrata in vigore della indicata novella di cui alla legge 23 giugno 2017 n. 103- ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., nuova formulazione, l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione.
3. Tanto importa che l'odierno ricorso, in quanto presentato personalmente dall'imputato è inammissibile.
4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 28/09/2021 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Anna Maria De Santis A9 - DEPOSITATA IN CANCELLERIA DI