Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence for waived mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luigi Ferro's appeal inadmissible regarding waived mitigating circumstances in a plea bargain sentence. Ferro argued that generic mitigating factors should have been considered despite the agreement, but the court held that such grievances fall outside permissible cassation grounds when parties have renounced specific appeal reasons. Consequently, the appeal was rejected, and Ferro was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are limited to issues regarding the parties' will, prosecutor consent, and divergent content, excluding grievances about waived mitigating circumstances or penalty determination not affecting the sanction's legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRO LUIGI nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 27/04/1969 avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIlElato avviso alle parti;_) udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ferro Luigi, per mezzo del proprio difensore ricorre avverso la sentenza in data 28/31/2021 della Corte di appello di Napoli che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis, cod.proc.pen. 1.1. Con un unico motivo deduce il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e alla negazione delle circostanze attenuanti generiche, pur in presenza di elementi positivamente valutabili in favore dell'imputato dedotti con il gravame.
2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata a seguito di rinuncia ai motivi di ricorso, dovendosi richiamare il consolidato insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc.pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge», (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep. 13/01/2020, Rv. 278170).
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la correlata richiesta di rideterminazione della pena si pongono, dunque, al di fuori delle ipotesi per cui è consentito il ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis, cod.proc.. Da qui l'inammissibilità del ricorso.
3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 28/09/2021 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Anna Maria DerSantis D ..A_Ll•-• D EPOSITATA I