Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges value judgments rather than legal violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to allege specific legal violations or obvious logical flaws in the lower court's reasoning. The appellant argued for an aggravating circumstance and denied generic mitigating factors, but the Court found these were merely requests to re-evaluate the appellate court's discretionary choices. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 192 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely request a re-evaluation of the factual findings or the discretionary value judgments made by the court of first instance and appeal, without alleging specific violations of law or manifest logical errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSARIELLO EMANUELE nato a NAPOLI il 02/03/1979 oL avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO ---EZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Passariello Emanuele, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 30/09/2020 della Corte di appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto -, che ha confermato la sentenza in data 18/10/2018 del Tribunale di Taranto, che lo aveva condannato per il reato di truffa. Deduce: 1.1. Violazione di legge per l'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod.pen. e vizio di motivazione a tal riguardo; 1.2. Vizio di motivazione in relazione alla negazione delle circostanze attenuanti generiche.
2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 2.1. Esso, infatti, non contiene censure intese a denunciare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e dei principi di diritto vigenti in materia.
Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 28/9/2021 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Anna Maria pe Santis A '9' -posiTATA IN