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Ordinanza — n. 45043/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against appellate settlement sentence due to waived grounds and procedural limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45043/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appellant's appeal inadmissible because it challenged a sentence resulting from a settlement agreement where the specific mitigating circumstance was waived. The appellant argued for recognition of an attenuating factor under Article 62, but the court held that appeals against such settlements are strictly limited to issues regarding the parties' intent, prosecutor consent, or divergent content, excluding waived grounds. Consequently, the court ruled that the claim fell outside permissible review scope and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 62 c.p.: In appeals against sentences issued pursuant to a settlement agreement, only grounds concerning the parties' intent, prosecutor consent, or divergent content are admissible, while claims regarding waived mitigating circumstances or sentencing errors are inadmissible.

Parole chiave

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settlement agreement appeal waived mitigating circumstance procedural inadmissibility appellate settlement limits Italian criminal procedure compensazione nel fallimento attenuazione della pena condono parziale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Tvalavadze Goga, per mezzo del proprio difensore ricorre avverso la sentenza in data 10/03/2021 della Corte di appello di Roma che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis, cod.proc.pen.
Art. 62 c.p.
Con un unico motivo deduce la violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc.pen
Tvalavadze Goga, per mezzo del proprio difensore ricorre avverso la sentenza in data 10/03/2021 della Corte di appello di Roma che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis, cod.proc.pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge», (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TVAIAVADZE GOGA nato il 13/11/1982 avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMA Ea-to avviso alle pa—rtD udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Tvalavadze Goga, per mezzo del proprio difensore ricorre avverso la sentenza in data 10/03/2021 della Corte di appello di Roma che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis, cod.proc.pen. 1.1. Con un unico motivo deduce la violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod.pen..

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata a seguito di rinuncia ai motivi di ricorso, dovendosi richiamare il consolidato insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc.pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge», (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep. 13/01/2020, Rv. 278170).

Il mancato riconoscimento della circostanza attenuante in questione si pone, dunque, al di fuori delle ipotesi per cui è consentito il ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis, cod.proc.pen. Da qui l'inammissibilità del ricorso.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 28/09/2021 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Anna Maria DP Santis