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Ordinanza — n. 45041/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible for challenging value judgments instead of legal violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45041/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by D'Alterio Francesco inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for legal violations regarding sentencing and recidivism, but the court found these arguments merely challenged the appellate court's value judgments rather than legal errors. Consequently, the court ruled that such determinations are unreviewable in cassation when supported by adequate reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 192 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely challenge the value judgments of the court of appeal rather than alleging specific violations of law or manifest illogicality.

Parole chiave

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inadmissible appeal value judgments cassation review sentencing discretion recidivism qualification revisione della sentenza penale altri reati recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 192 c.p.p.
art. 192 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997
Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ALTERIO FRANCESCO nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il 16/11/1976 avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. D'Alteri° Francesco, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 06/10/2020 della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza in data 28/05/2020 del G.i.p. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che lo aveva condannato per i reati di rapina aggravata, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale. Deduce: 1.1. Violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, al riconoscimento della recidiva, all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod.pen., alle circostanze attenuanti generiche e alla misura della pena 2.

Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 2.1. Esso, infatti, non contiene censure intese a denunciare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e dei principi di diritto vigenti in materia.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 28/9/2021 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Anna Maria D Santis DEPOSITATA IN