Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to non-compliant challenge to sentencing choices.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it failed to meet the strict requirements for challenges in the final instance. The appellant argued for a new evaluation of evidence and specific sentencing increases, but the court found these were merely reiterations of arguments already rejected by the Court of Appeal. Consequently, the court ruled that the appeal did not constitute a valid legal challenge to the lower court's factual findings or sentencing logic.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 192 c.p.p.: Appeals in the final instance must specifically challenge legal violations or manifest logical flaws; mere requests to re-evaluate factual choices or sentencing amounts without new legal grounds are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLITO ANTONIO nato a TARANTO il 28/04/1987 ci; Lia avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO €EZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Solito Antonio, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 22/03/2021 della Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di • -Co tI che ha confermato la sentenza in data 12/06/2020 del G.i.p. del Tribunale di Taranto, che lo aveva condannato per i reati di detenzione a fini di spaccio di cocaina, di estorsione aggravata, di lesioni aggravate, di violenza privata, di furto e della contravvenzione di cui all'art. 4 L. n. 110/1975. Deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto fflvalutazione delle prove; 1.2. Violazione dell'art. 133, per la mancata indicazione degli aumenti in continuazione per ogni singolo reato. 1.3. Mancato riconoscimento circostanze attenuanti generiche.
2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 2.2. Esso, infatti, non contiene censure intese a denunciare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e dei principi di diritto vigenti in materia.
Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 2.3.
Manifestamente infondato e aspecifico si mostra -poi- il motivo relativo all'omessa motivazione in relazione agli aumenti di pena sulla continuazione. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, infatti, la Corte di appello ha puntualmente motivato a tal riguardo, spiegando che il tribunale aveva applicato un aumento di pena illegale, ma per difetto, così che, -per tale ragione- la pena doveva ritenersi congrua.
3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 28/9/2021 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Anna Maria De)S