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Ordinanza — n. 45039/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging value judgments already reviewed by appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45039/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because it sought to re-evaluate the appellate court's discretionary choices regarding mitigating circumstances. The appellant argued for generic mitigating factors, but the court found the appeal merely repeated previous grievances without citing specific legal violations or logical flaws. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 192 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible if they merely reiterate grievances already rejected by the court of first instance or appellate court without demonstrating a violation of law or a manifest illogicality in the reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility value judgments review mitigating circumstances appellate court discretion Article 616 criminal procedure tentate lesioni personali gravi motivi di cassazione reati violenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 192 c.p.p.
art. 192 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997
Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GASSI VITO nato a TRIGGIANO il 13/11/1995 avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Gassi Vito, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 08/01/2021 della Corte di appello di Bari che ha confermato la sentenza in data 26/03/2020 del G.i.p. del Tribunale di Bari, che lo aveva condannato per il reato continuato di tentativo di rapina aggravata e lesioni. Deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione apparente in relazione alla negazione delle circostanze attenuanti generiche, pur in presenza di elementi valutabili in favore del ricorrente;

2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 2.2. Esso, infatti, non contiene censure intese a denunciare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e dei principi di diritto vigenti in materia.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 28/9/2021 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Anna Mari:De Santis