Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 45037/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for plea bargain sentencing due to restricted review scope under Art. 448.2-bis. Appeal rejected for proposing non-admissible issues regarding plea bargain sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45037/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal filed by De Barra Omer and Giberti Viviana inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellants argued a defect in reasoning regarding Article 129, but the Court held that appeals against plea bargain sentencing are limited to specific statutory violations. Consequently, the appeal was rejected because it raised issues not permitted by the restrictive scope of review established for plea bargain cases.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.; In plea bargain proceedings, cassation appeals against the sentencing decision are inadmissible if they allege a violation of law regarding the non-existence of acquittal grounds under Article 129, as the law restricts review to the specific hypotheses of legal violation expressly indicated.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain sentencing cassation appeal inadmissibility Article 448.2-bis Article 129 violation restricted review scope motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 129, cod. proc. pen.
Con un unico motivo deduce il vizio di motivazione con riguardo all'art. 129, cod.proc.pen..
Art. 444, cod. proc. pen.
del Tribunale di Modena ai sensi dell'art. 444, cod.proc.pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
Quanto esposto conduce alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto conduce alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019 Cc. - dep. 13/01/2020-, Pierri, Rv. 278337 - 01
103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate», (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019 Cc. - dep. 13/01/2020-, Pierri, Rv. 278337 - 01).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE BARRE OMER nato a MODENA il 21/12/1953 GILIBERTI VIVIANA nato a CAVEZZO il 05/11/1951 avverso la sentenza del 15/03/2021 del GIP TRIBUNALE di MODENAL2.922 avviso alle part3 udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. De Barra Omer e giberti Viviana, a mezzo del comune difensore, ricorre avverso la sentenza del 15/03/2021 del G.i.p. del Tribunale di Modena ai sensi dell'art. 444, cod.proc.pen. Con un unico motivo deduce il vizio di motivazione con riguardo all'art. 129, cod.proc.pen..

2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite. A tal riguardo va ribadito che «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate», (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019 Cc. - dep. 13/01/2020-, Pierri, Rv. 278337 - 01).

3. Quanto esposto conduce alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 28/09/2021 Il Consigliere est. Il Pres