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Ordinanza — n. 45036/2021 — snpen Generato dall'IA

Personal appeal in criminal proceedings dismissed as inadmissible due to mandatory legal representation requirement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45036/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the personal appeal by Errahmouni Nizar inadmissible under the new procedural code. Although the appellant argued for a defect in reasoning and constitutional issues, the court noted that personal appeals now require a special defense attorney. The decision relied on prior Supreme Court rulings establishing that legislative discretion allows excluding personal defense in cassation to ensure professional quality.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 62 c.p.; Art. 62-bis c.p.: The personal filing of an appeal to the Court of Cassation is inadmissible when the new procedural code mandates representation by a special defense attorney, as this requirement does not infringe upon the right to defense.

Parole chiave

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personal appeal inadmissibility mandatory legal representation Court of Cassation procedure defense attorney qualification criminal appeal filing abbandono del procedimento per truffa diritto a un difensore difesa penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613 c.p.p.
Va premesso che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno già chiarito che «è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod.
Art. 62 c.p.
Denuncia il vizio di motivazione con riguardo all'art. 62, n.
Art. 62-bis c.p.
Denuncia il vizio di motivazione con riguardo all'art. 62, n.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Law n. 103 of 2017
art. 613 cod. proc. pen
Va premesso che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno già chiarito che «è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti, comma 55, legge n.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERRAHMOUNI NIZAR nato il 26/02/1986 avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOco avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Errahmouni Nizar, ricorre personalmente avverso la sentenza in data 12/11/2020 della Corte di appello di Torino che ha confermato la sentenza in data .1)0/40/20/4 del Tribunale di Torino che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 640-bis, cod.pen.

2. Denuncia il vizio di motivazione con riguardo all'art. 62, n. 4, cod.pen. e all'art. 62-bis, cod.pen. Ha altresì sollevato questione di legittimità costituzionale.

3. Ciò premesso il ricorso è inammissibile. 3.1. Va premesso che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno già chiarito che «è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato)», (Sez.

U, Sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Rv. 272011). 3.2. Fatta questa premessa va -dunque- osservato che a seguito della novella del codice di rito, applicabile al caso di specie -in quanto il ricorso è stato proposto dopo l'entrata in vigore della indicata novella di cui alla legge 23 giugno 2017 n. 103- ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., nuova formulazione, l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione. Tanto importa che l'odierno ricorso, in quanto presentato personalmente dall'imputato è inammissibile.

4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 28/09/2021 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Anna Maria De S Atis r DEPOSITATA IN