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Ordinanza — n. 45034/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against revocation of suspended sentence, ruling it does not violate reformatio in peius principle.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45034/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Niasse Mamadou Bassirou inadmissible regarding the revocation of his conditional sentence suspension. The appellant argued this violated the reformatio in peius principle, but the court held that such revocations are declaratory acts based on statutory conditions rather than discretionary judgments. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 168 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen. The revocation of a conditional sentence suspension does not violate the reformatio in peius principle because it constitutes a declaratory act confirming the absence of statutory conditions, not a discretionary evaluation.

Parole chiave

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reformatio in peius conditional sentence suspension declaratory acts criminal appeal inadmissibility Italian criminal procedure revoca della sospensione condizionale revoca del credito al consumo revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 168 cod. pen.
Con un unico motivo deduce la violazione dell'art. 168, cod.pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
(In motivazione, la Corte ha precisato che il suddetto principio è applicabile anche in caso di giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla cassazione, in quanto la natura dichiarativa della deciAlla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 168 cod. pen
Con un unico motivo deduce la violazione dell'art. 168, cod.pen.
art. 616 cod. proc. pen
(In motivazione, la Corte ha precisato che il suddetto principio è applicabile anche in caso di giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla cassazione, in quanto la natura dichiarativa della deciAlla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIASSE MAMADOU BASSIROU nato il 19/06/1974 avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Niasse Mamadou(, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 22/09/2020 della Corte di appello di Genova che ha confermato la sentenza in data 18/10/2017 del Tribunale di Genova che lo aveva condannato per i reati di ricettazione e vendita di prodotti con marchi contraffatti. La Corte dì merito ha altresì revocato la sospensione condizionale concessa con la sentenza impugnata. 1.1. Con un unico motivo deduce la violazione dell'art. 168, cod.pen. e il vizio di motivazione per la disposta revoca della sospensione condizionale della pena, pur in assenza di un'impugnazione del Pubblico ministero e omettendo i motivi della decisione.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato alla luce del principio di diritto secondo il quale non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di rinvio che revochi il beneficio della sospensione condizionale, nelle ipotesi previste dai commi primo e terzo dell'art. 168 cod. pen., ín quanto, in entrambi i casi, si tratta di provvedimenti dichiarativi, riguardanti effetti che si producono "ope legis" e presuppongono non un'attività discrezionale o valutativa, bensì puramente ricognitiva, con cui si accerta il venir meno delle preesistenti condizioni legittimanti. (In motivazione, la Corte ha precisato che il suddetto principio è applicabile anche in caso di giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla cassazione, in quanto la natura dichiarativa della deciAlla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 28/09/2021 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Anna Mari ( V; e Santis í - ---,. DEPQ-SIT ATA thl