Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding plea bargain sentencing due to restricted review scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it raised issues not permitted under the law regarding plea bargain sentencing. The appellant argued a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court held that Article 448, paragraph 2-bis, strictly limits review to specific statutory violations. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea bargain cases, cassation appeals against sentencing judgments are inadmissible if they allege violations of Article 129 of the Code of Criminal Procedure, as review is limited strictly to the specific grounds enumerated in Article 448.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIREDDA LUCA nato a LAMEZIA TERME il 05/07/1983 avverso la sentenza del 30/10/2020 del TRIBUNALE di TRENTO Elato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Piredda Luca, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza del 30/10/2020 del G.i.p. del Tribunale di Trento pronunciata ai sensi dell'art. 444, cod.proc.pen. Con un unico motivo deduce il vizio di motivazione con riguardo all'art. 129, cod.proc.pen..
2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite. A tal riguardo va ribadito che «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate», (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019 Cc. - dep. 13/01/2020-, Pierri, Rv. 278337 - 01).
3. Quanto esposto conduce alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 28/09/2021 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Anna Maria E),àn is t ) DEPOSITATA iN CANCELLF.P''\