Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for omitting motivation regarding waived grounds in a plea bargain case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it raised generic issues of omitted motivation without specifying which waived grounds were affected. The appellant challenged a second-instance plea bargain sentence, but the court ruled that only specific issues regarding the parties' intent and prosecutor consent are admissible. Consequently, the court rejected the generic complaint as touching on waived grounds and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In appeals against plea bargain sentences, only specific grounds regarding the parties' intent and prosecutor consent are admissible, while complaints about waived grounds or omitted motivation on general sentencing are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEMETRIO STEVEN nato a PINEROLO il 29/10/1998 avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVA Eato avviso alle p-artn udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Demetrio Steven, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 02/10/2020 della Corte di appello di Genova che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis, cod.proc.pen. 1.1. Con un unico motivo deduce l'omessa motivazione.
2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile in quanto propone questioni non consentite avverso la sentenza pronunciata sulla base del concordato in appello. La Corte di cassazione ha a tal proposito spiegato che «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc.pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge», (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep. 13/01/2020, Rv. 278170).
Da qui l'inammissibilità del ricorso che -in ragione della sua eminente genericità- non specifica quali sarebbero i temi per i quali si sarebbe configurata l'omessa motivazione, così che sembra rivolgersi all'affermazione e, dunque, a motivi rinunciati, non più deducibili.
3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 28/09/2021 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Anna Mar' De Santis DEPOS