Italian court dismisses appeal as inadmissible for challenging value judgments on recidivism and detention.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Franza Sabrina inadmissible, ruling that her arguments merely solicited a review of the Court of Appeal's discretionary choices rather than citing legal violations. The appellant argued for a fine instead of detention and challenged the recidivism finding, but the court noted these were already rejected with adequate reasoning in the lower instance. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 192 c.p.p.: Appeals are inadmissible when they do not highlight legal violations or obvious logical flaws but instead seek a re-evaluation of the trial court's discretionary choices on facts and sentencing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANZA SABRINA nato a GENOVA il 12/05/1988 avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Franza Sabrina, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 28/9/2020 della Corte di appello di Genova che ha riformato la sentenza in data 10/07/2018 del Tribunale di Genova, riducendo la pena inflittale per il reato continuato di invasione di un appartamento e danneggiamento. Deduce: 1.1. Vizio di motivazione e violazione di legge per la negata condanna alla sola pena pecuniaria; 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva 2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché non è volto a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate -spiegando le ragioni per cui doveva ritenersi configurata la recidiva e perché doveva essere irrogata la pena detentiva- sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e dei principi di diritto vigenti in materia.
Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 28/9/2021 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Anna Maria De Santis efis1/4„,,,L DEPOSI