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Ordinanza — n. 45025/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to non-justiciable questions on sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45025/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the Court of Appeal erred in applying Article 62-bis regarding omitted mitigating circumstances, claiming a lack of reasoning on their non-recognition. The court rejected this, noting the lower court's reasoning was sufficient and the appellant's complaints merely sought a prohibited review of factual evaluations already made by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 192 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they propose questions not permitted in terms of admissibility, specifically those aimed at reviewing the factual reconstruction or the discretionary valuation of circumstances by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissibility appeal Court of Cassation sentencing discretion mitigating circumstances factual reconstruction ammende per infrazione procedurale sanzioni pecuniarie abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 192 c.p.p.
A fronte di una lineare e adeguata motivazione -la cui presenza rileva già la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione-, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali e nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod.
Art. 62-bis c.p.
Erronea applicazione di legge in relazione all'art. 62-bis, cod.pen., per omessa motivazione in relazione al loro mancato riconoscimento.
art. 192 cod. proc. pen
A fronte di una lineare e adeguata motivazione -la cui presenza rileva già la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione-, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali e nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro
Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTELLA GAETANO nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 17/05/1987 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Montella Gaetano, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 21/12/2020 della Corte di appello di Napoli che ha confermato la sentenza in data 01/02/2018 del Tribunale di Napoli, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 640-ter, cod.pen. Deduce: 1.1. Erronea applicazione di legge in relazione all'art. 62-bis, cod.pen., per omessa motivazione in relazione al loro mancato riconoscimento.

2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 2.1. La Corte di appello ha negato le circostanze attenuanti generiche ponendo l'accento sui contorni di gravità del fatto, collegati alla «perizia necessaria dell'intera operazione che è il riflesso di particolare scaltrezza del soggetto». 2.2. A fronte di una lineare e adeguata motivazione -la cui presenza rileva già la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione-, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali e nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e dei principi di diritto vigenti in materia.

Il ricorrente -in maniera eminentemente generica- non oppone censure volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di merito, reiterando le censure di fatto già sollevate dinanzi a quel Giudice, così sollevando questioni il cui vaglio è precluso al giudice della legittimità. Va ricordato, infatti, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr.

Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.e u"-

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 28/9/2021 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Anna Maria De Santis nJ`.. DEPOSITATA