Italian Court dismisses appeal for aggravated robbery as inadmissible due to lack of legal questions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Torella Gianluca inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a lighter sentence based on specific legal provisions and personal circumstances, but the court found his arguments generic and aimed at re-evaluating factual choices already made by lower courts. Consequently, the court ruled that the appeal raised no permissible legal issues for review at the stage of legality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 192 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely requests a re-evaluation of factual findings or sentencing discretion without raising specific legal questions permitted in proceedings of legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORELLA GIANLUCA nato a ROMA il 17/01/1973 avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Torella Gianluca, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 06/11/2020 della Corte di appello di Roma che ha confermato la sentenza in data 28/03/2019 del G.u.p. del Tribunale di Roma, che lo aveva condannato per otto rapine aggravate dal travisamento. Deduce: 1"-• • 1.1. Erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 62-bis (già ritenute con giudizio di equivalenza), 69, 99 e 133, cod.pen. Secondo il ricorrente la corretta applicazione di tali norme avrebbe dovuto condurre a una pena più mite e più, avendo riguardo alle peculiarità del caso e alla vicenda umana di Torella, che vengono descritte.
2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 2.1. La Corte di appello ha disatteso i motivi di appello sottolineando come la pena fosse del tutto congrua, atteso che il giudice di primo grado aveva ritenuto la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche (sia pure con giudizio di equivalenza con le aggravanti) nonostante la pluralità di reati oggetto di giudizio. Ha altresì sottolineato la mancanza di elementi apprezzabili ai fini della riduzione della pena. 2.2. A fronte di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali e nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e dei principi di diritto vigenti in materia.
Il ricorrente -in maniera eminentemente generica- non oppone censure volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di merito, reiterando le censure di fatto già sollevate dinanzi a quel Giudice, così sollevando questioni il cui vaglio è precluso al giudice della legittimità. Va ricordato, infatti, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr.
Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 28/9/2021 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Anna Maria Santis o Ei POSI TATA rtA CAN