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Ordinanza — n. 45022/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it questions factual findings and value judgments of lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45022/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Oscar Valdes Hernandez's appeal inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a different legal qualification of crimes committed in 2019, but the Court of Appeal had already thoroughly examined the evidence and rejected his claims regarding the timeline of the theft. The Court ruled that the appellant's generic criticisms targeted the merit courts' discretionary choices on facts, which are precluded from review at the cassation level.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. b) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they merely request a re-evaluation of factual findings or value judgments made by the lower courts, as these determinations are binding if supported by adequate reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal cassation review limits factual findings binding value judgments precluded Article 616 c.p.p. ricettazione imputazione di furto rivendicazione della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. b) c.p.p.
"Violazione dell'art. 606, lett.
Art. 192 cod. proc. pen.
A fronte di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali e nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e dei principi di diritto vigenti in materia.
Art. 616 cod. proc. pen.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 192 cod. proc. pen
A fronte di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali e nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997
Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALDES HERNANDEZ OSCAR GUILLERMO nato il 01/03/1967 avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Valdes Hernandez Oscar Guillerrno, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 09/10/2020 della Corte di appello di Roma che ha confermato la sentenza in data 14/01/2019 del Tribunale di Roma, che lo aveva condannato per i reati di cui agli artt, 648, 707 cod.pen. e 5, Legge n. 110/1975. Deduce: 1.1. "Violazione dell'art. 606, lett.

b) c.p.p., poiché dovevano essere ritenuti i reati di cui agli artt. 624, 625 n. 7, c.p.".

2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 2.1. La Corte di appello ha disatteso i motivi di appello spiegando che non si poteva accedere alla diversa qualificazione giuridica offerta dall'odierno ricorrente, mancando elementi conducenti nel senso della sua partecipazione al furto/reato presupposto e, anzi, esclusa dal lasso temporale trascorso tra la data del furto e il rinvenimento del bene nella disponibilità di Valdes. 2.2. A fronte di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali e nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e dei principi di diritto vigenti in materia.

Il ricorrente -in maniera eminentemente generica- non oppone censure volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di merito, reiterando le censure di fatto già sollevate dinanzi a quel Giudice, così sollevando questioni il cui vaglio è precluso al giudice della legittimità. Va ricordato, infatti, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr.

Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.Ao-,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 28/9/2021 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio S