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Ordinanza — n. 45020/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for challenging factual findings and value assessments of the lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45020/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it sought to review the factual findings and value assessments made by the Court of Appeal. The appellant argued for a violation of procedural rules and the omission of a statutory mitigating circumstance, but the appellate court had already thoroughly addressed these points regarding the illicit origin of car parts. The Supreme Court ruled that the appellant's arguments merely requested a re-evaluation of the lower court's discretionary choices, which are precluded in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they challenge the factual reconstruction or the discretionary value assessments of the lower court, provided the decision is adequately motivated.

Parole chiave

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inadmissibility appeal factual findings review value assessments cassation mitigating circumstance procedural violation spese del veicolo a motore documenti d'identità prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.
ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 192 cod. proc. pen.
A fronte di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali e nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e dei principi di diritto vigenti in materia.
Art. 62, n. 4 cod.pen.
"Violazione di legge -omesso riconoscimento dell'attenuante comune di cui all'art. 62, n.
Art. 648-bis, comma terzo cod.pen.
e rideterminando la pena inflittagli per il reato di cui all'art. 648-bis, cod.pen.
art. 192 cod. proc. pen
A fronte di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali e nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997
Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMEO FRANCESCO nato a LAUREANA DI BORRELLO il 27/10/1974 avverso la sentenza del 13/02/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Romeo Francesco, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 13/02/2020 della Corte di appello di Reggio Calabria che ha parzialmente riformato la sentenza in data 15/07/2014 del Tribunale di Palmi, riconoscendo l'attenuante di cui all'alt, 648-bis, comma terzo, cod.pen. e rideterminando la pena inflittagli per il reato di cui all'art. 648-bis, cod.pen. Deduce: 1.1. "Motivazione illogica in punto di riscontro della provenienza illecita delle parti di autovettura diverse da quelle originali rinvenute sul mezzo intestato all'odierno ricorrente -dedotta per violazione degli artt. 192 e 546, c.p.p. ex art. 606, comma 1, lett.

c) ed e), c.p.p.". 1.2. "Violazione di legge -omesso riconoscimento dell'attenuante comune di cui all'art. 62, n. 4, cod.pen.- dedotta ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.".

2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. La Corte di appello ha disatteso i motivi di appello illustrando i plurimi elementi rilevatori della condotta univocamente diretta a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa e spiegando che il valore delle parti di autovettura sottratte e il pregiudizio complessivamente provocato dall'azione delittuosa erano di ostacolo al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod.pen. A fronte di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali e nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e dei principi di diritto vigenti in materia.

Il ricorrente non oppone censure volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di merito, reiterando le censure di fatto già sollevate dinanzi a quel Giudice, così sollevando questioni il cui vaglio è precluso al giudice della legittimità. Va ricordato, infatti, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr.

Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 28/9/2021 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio