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Ordinanza — n. 45018/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45018/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45018/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Piselli Michele, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 11/2/2020 della Corte di appello di Perugia che ha parzialmente riformato la sentenza in data 28/11/2018 del Tribunale di Perugia, riconoscendo circostanze attenuanti generiche e riducendo la pena inflittagli per il reato continuato di rapina aggravata e lesioni aggravate. Deduce: 1.1. Violazione di legge in relazione alla ritenuta qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 628, cod.pen. 1.2. Vizio di insufficiente motivazione in relazione alla ritenuta qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 628, cod.pen.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45018/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Deduce: 1.1. Violazione di legge in relazione alla ritenuta qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 628, cod.pen. 1.2. Vizio di insufficiente motivazione in relazione alla ritenuta qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 628, cod.pen.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina reato di pirateria della strada delitto reati violenti minaccia nel diritto penale violenza carnale qualificata

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISELLI MICHELE nato a PERUGIA il 14/07/1992 avverso la sentenza del 11/02/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Piselli Michele, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 11/2/2020 della Corte di appello di Perugia che ha parzialmente riformato la sentenza in data 28/11/2018 del Tribunale di Perugia, riconoscendo circostanze attenuanti generiche e riducendo la pena inflittagli per il reato continuato di rapina aggravata e lesioni aggravate. Deduce: 1.1. Violazione di legge in relazione alla ritenuta qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 628, cod.pen. 1.2. Vizio di insufficiente motivazione in relazione alla ritenuta qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 628, cod.pen.

2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello reiterando le censure di fatto già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha disattese -spiegando che la violenza era diretta alla sottrazione del giubbino, così configurandosi una rapina- sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e dei principi di diritto vigenti in materia.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 28/9/2021 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Anna Mareimàuip e„\San