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Ordinanza — n. 45016/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45016/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45016/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Regobete Constantin Irinel, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 15/7/2020 della Corte di appello di Genova che ha confermato la sentenza in data 27/3/2018 del Tribunale di La Spezia, che lo aveva condannato per il reato di ricettazione. Deduce: 1.1. Vizio di motivazione e violazione di legge, in relazione all'art. 648, cod.pen., in riferimento alla inverosimigliante detenzione delle chiavi del ciclomotore da parte di Regobete.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45016/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Deduce: 1.1. Vizio di motivazione e violazione di legge, in relazione all'art. 648, cod.pen., in riferimento alla inverosimigliante detenzione delle chiavi del ciclomotore da parte di Regobete.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione contravvenzione alla circolazione violazione del segnale luminoso ricettazione altri reati ripetizione dell'indebito

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROGOBETE CONSTANTIN IRINEL nato il 15/02/1990 avverso la sentenza del 15/07/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Regobete Constantin Irinel, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 15/7/2020 della Corte di appello di Genova che ha confermato la sentenza in data 27/3/2018 del Tribunale di La Spezia, che lo aveva condannato per il reato di ricettazione. Deduce: 1.1. Vizio di motivazione e violazione di legge, in relazione all'art. 648, cod.pen., in riferimento alla inverosimigliante detenzione delle chiavi del ciclomotore da parte di Regobete.

2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello reiterando le censure di fatto già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha disattese sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e dei principi di diritto vigenti in materia.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 28/9/2021 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco An