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Ordinanza — n. 45014/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45014/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45014/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORCINITI GIUSEPPE nato a CARIATI il 23/03/1990 avverso la sentenza del 15/12/2020 del TRIBUNALE di CASTROVILLARIéto avviso alle pàpti. udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Forciniti Giuseppe, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza del 15/12/2020 pronunciata dal Tribunale di Castrovillari ai sensi dell'art. 444, cod.proc.pen. 1.1. Con un unico motivo è dedotta la violazione di legge con riguardo al trattamento sanzionatorio e alla disciplina della continuazione. A tal proposito osserva che il reato satellite (482, cod.pen.) è punito con la sola pena detentiva, con conseguente illegalità dell'aumento di pena pecuniaria inflitta dal giudice.

Regesto Legislator

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art. 81 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45014/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tanto in conformità a quanto affermato dalla Corte Costituzionale, che ha spiegato che la pena legale non è solo quella prevista dalla singola norma incriminatrice, ma anche quella che risulta dall'applicazione delle varie disposizioni che incidono sul trattamento sanzionatorio, con la conseguenza che, quindi, la pena unica progressiva, applicata come cumulo giuridico ex art. 81 cod. pen., è anch'essa pena legale, perché prevista dalla legge, non sussistendo più alcuna ragione per negare l'applicabilità del cumulo giuridico delle pene quando la continuazione si verifichi fra reati puniti con pene di specie diversa (Corte Cost., sent. n. 312 del 1988).

Parole chiave

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reiterazione di reati penali sanzioni pecuniarie formazione di una pena complessiva modalità di calcolo dell'ammenda aggravamento della pena sanzione penale

Disposizioni normative citate

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art. 81 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORCINITI GIUSEPPE nato a CARIATI il 23/03/1990 avverso la sentenza del 15/12/2020 del TRIBUNALE di CASTROVILLARIéto avviso alle pàpti. udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Forciniti Giuseppe, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza del 15/12/2020 pronunciata dal Tribunale di Castrovillari ai sensi dell'art. 444, cod.proc.pen. 1.1. Con un unico motivo è dedotta la violazione di legge con riguardo al trattamento sanzionatorio e alla disciplina della continuazione. A tal proposito osserva che il reato satellite (482, cod.pen.) è punito con la sola pena detentiva, con conseguente illegalità dell'aumento di pena pecuniaria inflitta dal giudice.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 40983 del 21/06/2018 (Giglia, Rv. 273751 - 01), in forza del quale in tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'aumento di pena per il reato "satellite" va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per "moltiplicazione" e che, in motivazione, (alla pag. 12, § 6.2., lett. e), prendendo in considerazione proprio l'ipotesi che ci occupa, ha specificato che «se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena detentiva, si aumentano entrambe le pene previste per la violazione più grave».

Tanto in conformità a quanto affermato dalla Corte Costituzionale, che ha spiegato che la pena legale non è solo quella prevista dalla singola norma incriminatrice, ma anche quella che risulta dall'applicazione delle varie disposizioni che incidono sul trattamento sanzionatorio, con la conseguenza che, quindi, la pena unica progressiva, applicata come cumulo giuridico ex art. 81 cod. pen., è anch'essa pena legale, perché prevista dalla legge, non sussistendo più alcuna ragione per negare l'applicabilità del cumulo giuridico delle pene quando la continuazione si verifichi fra reati puniti con pene di specie diversa (Corte Cost., sent. n. 312 del 1988).

Da tutto ciò la manifesta infondatezza del motivo di censura, attesa la conformità a legge della pena irrogata.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. AD-i`

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna tIA ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 28/9/2021 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Anna Maria De Santis DEPOSITATA IN CANC