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Ordinanza — n. 45013/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for extortion as it challenges factual assessments rather than legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45013/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it sought to re-evaluate the factual findings and sentencing discretion of the lower courts. The appellant argued violations of the extortion statute and lack of mitigating circumstances, but the court found these were merely reiterations of arguments already rejected at the appellate level. Consequently, the court ruled that such challenges to the substantive evaluation of facts do not constitute admissible legal errors under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 648 c.p.; Art. 192 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they merely reiterate censure of factual findings or sentencing discretion without demonstrating a violation of law or a manifest illogicality in the reasoning of the lower court.

Parole chiave

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extortion crime inadmissible appeal factual assessment sentencing discretion Code of Criminal Procedure legal error mitigating circumstances motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 648 c.p.
Vizio di motivazione e violazione di legge, in relazione all'art. 648, cod.pen.
Art. 192 c.p.p.
art. 192 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997
Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAETA ALESSIA ADA nato a PALERMO il 30/08/1968 avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Gaeta Alessia Ada, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 22/10/2020 della Corte di appello di Palermo che ha confermato la sentenza in data 7/5/2018 del Tribunale di Palermo, che l'aveva condannata per il reato di ricettazione. Deduce: 1.1. Vizio di motivazione e violazione di legge, in relazione all'art. 648, cod.pen. e alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato. 1.2. Vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha disattese - spiegando le ragioni per cui ha ritenuto sussistente il reato e perché ha negato le circostanze attenuanti generiche- sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e dei principi di diritto vigenti in materia.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 28/9/2021 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Anna Maria De Santis 3,J\->- n_... DEPOSITA