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Ordinanza — n. 44909/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44909/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44909/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO FRANCESCO PAOLO nato a NOTO il 14/07/1981 avverso l'ordinanza del 13/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; .• E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di CATANIA, con ordinanza in data 13/01/2021, rigettava il reclamo proposto da AMATO FRANCESCO PAOLO avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Siracusa che aveva respinto l'istanza di liberazione anticipata per il periodo dal 12/2/2020 al 11/8/2020. Ricorre AMATO FRANCESCO PAOLO, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44909/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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legittimazione a contestare licenza legittimazione ad agire permesso di promuovere un procedimento penale carenza di legittimazione difetto di legittimazione del ministero pubblico clausola di legittimazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO FRANCESCO PAOLO nato a NOTO il 14/07/1981 avverso l'ordinanza del 13/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; .•

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di CATANIA, con ordinanza in data 13/01/2021, rigettava il reclamo proposto da AMATO FRANCESCO PAOLO avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Siracusa che aveva respinto l'istanza di liberazione anticipata per il periodo dal 12/2/2020 al 11/8/2020. Ricorre AMATO FRANCESCO PAOLO, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2021 Il Consigliere Est nsore STE FA Il Presidente FIL PO ....