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Ordinanza — n. 44905/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44905/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44905/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRELLI RENATO nato a NAPOLI il 16/04/1973 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO cifn La CORTEVAPPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 22/01/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP DEL TRIBUNALE di BOLOGNA, in data 21/07/2020, nei confronti di BORRELLI RENATO in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 575 CP, 4 I. n. 110 del 1975. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica; - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio (bilanciamento ed entità della pena).

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44905/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Il motivo sulla qualificazione giuridica è inammissibile perché generico. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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tentato omicidio aggravato crimine violazioni della legge sulle armi reati violenti omicidio passionale assassinio

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
art. 616 c.p
i45596) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRELLI RENATO nato a NAPOLI il 16/04/1973 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO cifn La CORTEVAPPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 22/01/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP DEL TRIBUNALE di BOLOGNA, in data 21/07/2020, nei confronti di BORRELLI RENATO in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 575 CP, 4 I. n. 110 del 1975. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica; - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio (bilanciamento ed entità della pena).

Il ricorso è inammissibile. Il motivo sulla qualificazione giuridica è inammissibile perché generico. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Anche il motivo sul trattamento sanzionatorio è inammissibile. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dgll'equivalenza si sia Cdra•-2, limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata7concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. i45596) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2021 Il Consigliere Estensore STEFA— A Il Presidente