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Ordinanza — n. 44904/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44904/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44904/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURCI LUIGI nato a MANFREDONIA il 20/09/1991 avverso la sentenza del 03/05/2021 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; "ffi403 ,.;,-n 0 LA1 1. Il eilEdi:Piga di Foggia, con sentenza in data 3 maggio 2021, ha uLL. 'n condannato Curci Luigi alla pena di euro 10.000,00 di multa in relazione al reato di cui all' art. 697 CP wa. Vt,A, _ 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento sia alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione alla luce della normativa emergenziale per prevéke il contagio da Covid 19 sia al giudizio di responsabilità che non tiene conto delle risultanze probatorie 3. Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo è proposto è privo del requisito della specificità dei motivi, previsto dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44904/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il eilEdi:Piga di Foggia, con sentenza in data 3 maggio 2021, ha uLL. 'n condannato Curci Luigi alla pena di euro 10.000,00 di multa in relazione al reato di cui all' art. 697 CP wa. Vt,A, _ 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento sia alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione alla luce della normativa emergenziale per prevéke il contagio da Covid 19 sia al giudizio di responsabilità che non tiene conto delle risultanze probatorie 3. Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo è proposto è privo del requisito della specificità dei motivi, previsto dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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violazioni della legge sulle armi contrabbando di guerra uso delittuoso di materie esplosive infrazione qualificata LStup minaccia non comprovata arma personale

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURCI LUIGI nato a MANFREDONIA il 20/09/1991 avverso la sentenza del 03/05/2021 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

"ffi403 ,.;,-n 0 LA1 1. Il eilEdi:Piga di Foggia, con sentenza in data 3 maggio 2021, ha uLL. 'n condannato Curci Luigi alla pena di euro 10.000,00 di multa in relazione al reato di cui all' art. 697 CP wa. Vt,A, _ 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento sia alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione alla luce della normativa emergenziale per prevéke il contagio da Covid 19 sia al giudizio di responsabilità che non tiene conto delle risultanze probatorie 3. Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo è proposto è privo del requisito della specificità dei motivi, previsto dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. Il ricorrente anziché assolvere all'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata e di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze si è limitato ad invocare una diversa lettura delle risultanze probatorie per prospettare una diversa ricostruzione deo fatti da sovrapporre a quella non manifestamente illogica del giudice di merito senza neanche indicare quale elemento escludeva che fosse lui l'utilizzatore del veicolo di cui era alla guida in occasione del rinvenimento delle cartucce e munizioni.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremola alla cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesc Aliffi Filippo C sa DEPOSI