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Ordinanza — n. 44903/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44903/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44903/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLAGAMBA MARCO nato a TARANO il 11/09/1962 avverso la sentenza del 28/09/2020 del TRIBUNALE di VITERBOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di VITERBO, con sentenza in data 28/09/2020, condannava alla pena ritenuta di giustizia BELLAGAMBA MARCO in relazione ai reati di cui agli art. 20 L n. 110 del 1975 e 38 TULPS, commessi in data 19 febbraio 2014. Propone ricorso per cassazione, l'imputato, deducendo: - violazione di legge in relazione alla prescrizione che è decorsa in data anteriore alla pronuncia della sentenza; - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità; - la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. Il motivo sulla responsabilità è inammissibile. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 131-bis c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44903/2021 — snpen · Corte di Cassazione: c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Il terzo motivo è inammissibile perché non risulta che la relativa richiesta sia stata avanzata al giudice di merito il quale, in ogni caso, ha posto in evidenza la reiterazione del comportamento che risulta preclusiva all'applicazione della causa di non punibilità (Sez.

Parole chiave

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violazioni della legge sulle armi contravvenzione bagatellare traffico aggravato di stupefacenti arma personale criminalità persistente recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis c.p
Propone ricorso per cassazione, l'imputato, deducendo: - violazione di legge in relazione alla prescrizione che è decorsa in data anteriore alla pronuncia della sentenza; - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità; - la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLAGAMBA MARCO nato a TARANO il 11/09/1962 avverso la sentenza del 28/09/2020 del TRIBUNALE di VITERBOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di VITERBO, con sentenza in data 28/09/2020, condannava alla pena ritenuta di giustizia BELLAGAMBA MARCO in relazione ai reati di cui agli art. 20 L n. 110 del 1975 e 38 TULPS, commessi in data 19 febbraio 2014. Propone ricorso per cassazione, l'imputato, deducendo: - violazione di legge in relazione alla prescrizione che è decorsa in data anteriore alla pronuncia della sentenza; - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità; - la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. Il motivo sulla responsabilità è inammissibile. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Il terzo motivo è inammissibile perché non risulta che la relativa richiesta sia stata avanzata al giudice di merito il quale, in ogni caso, ha posto in evidenza la reiterazione del comportamento che risulta preclusiva all'applicazione della causa di non punibilità (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591). Il primo motivo di ricorso è manifestamente in fondato. Tenuto conto della data del commesso reato come risulta dall'imputazione (19/2/2014), dell'atto interruttivo in data 3/5/16 e delle sospensioni per complessivi anni 1, mesi 6 e giorni 25 (dal 10/4/17 al 8/2/18; dal 2/12/19 al 28/9/20), se ne desume che la prescrizione sarebbe maturata proprio il giorno della pronuncia della sentenza, sicché la deduzione è inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2021 DEPOSITATA Il Consigliere E IN CANCF: - 3