Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 44902/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44902/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44902/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHALDI AMED nato a PALERMO il 26/08/1996 avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 09/03/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MARSALA, in data 07/03/2019, nei confronti di KHALDI AMED in relazione al reato di cui all'art. 75 D.Igs. n. 159 del 2011 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per l'episodio del 14/8/2017 perché si trattava del primo giorno di notificazione del provvedimento e dunque l'obbligo decorreva dal giorno seguente e perché, inoltre, nel comune sentire, esso deve parificarsi a una festività (vigilia di ferragosto); - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131- bis c.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131-bis c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44902/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 75 D.Igs. n. 159 del 2011 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per l'episodio del 14/8/2017 perché si trattava del primo giorno di notificazione del provvedimento e dunque l'obbligo decorreva dal giorno seguente e perché, inoltre, nel comune sentire, esso deve parificarsi a una festività (vigilia di ferragosto); - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131- bis c.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadempimento reiterato recidiva nell'infrazione adempimento dei presupposti legali ammenda impegno eccessivo restituzione del termine scaduto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis c.p
Il motivo sull'art. 131-bis c.p.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHALDI AMED nato a PALERMO il 26/08/1996 avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 09/03/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MARSALA, in data 07/03/2019, nei confronti di KHALDI AMED in relazione al reato di cui all'art. 75 D.Igs. n. 159 del 2011 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per l'episodio del 14/8/2017 perché si trattava del primo giorno di notificazione del provvedimento e dunque l'obbligo decorreva dal giorno seguente e perché, inoltre, nel comune sentire, esso deve parificarsi a una festività (vigilia di ferragosto); - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131- bis c.

P. il difensore ha depositato una memoria con la quale insiste nei motivi di ricorso. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è inammissibile perchè generico, versato in fatto e manifestamente infondato. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. La circostanza che il provvedimento applicativo, notificato alle ore 9:00 del 14/8/2017, fosse immediatamente applicabile è avversata in modo generico, mentre la presunta festività del giorno, che lo stesso ricorso qualifica come pre-festivo, si palesa manifestamente infondata.

Il motivo sull'art. 131-bis c.p. è inammissibile perché non si confronta con la motivazione che ha evidenziato la reiterazione dei comportamenti non illogicamente giudicata indicativa della non occasionalità della condotta (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle am