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Ordinanza — n. 44901/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44901/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44901/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANAPO PASQUALE nato a TRICASE il 19/04/1981 avverso l'ordinanza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO c(1; La CORTP/APPELLO di MILANO, con ordinanza in data 20/04/2021, dichiarava inammissibile la richiesta di "riapertura del processo" avanzata personalmente da SANAPO PASQUALE in relazione alla sentenza della Corte d'appello di Milano in data 12/2/2020, irrevocabile in data 10/12/2020. Ricorre SANAPO PASQUALE, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44901/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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diritto a un difensore restituzione in pristino prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria legittimazione a contestare licenza riapertura della pratica legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANAPO PASQUALE nato a TRICASE il 19/04/1981 avverso l'ordinanza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO c(1; La CORTP/APPELLO di MILANO, con ordinanza in data 20/04/2021, dichiarava inammissibile la richiesta di "riapertura del processo" avanzata personalmente da SANAPO PASQUALE in relazione alla sentenza della Corte d'appello di Milano in data 12/2/2020, irrevocabile in data 10/12/2020. Ricorre SANAPO PASQUALE, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Il Presidente DEPOSITATA IN CANCELLERIA -