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Ordinanza — n. 44900/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44900/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44900/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAHMOUDI MOHAMED SALAH nato in PALESTINA il 23/11/1990 avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO La CORTEKAPPELLO di MILANO, con sentenza in data 16/03/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 18/07/2019, nei confronti di MAHMOUDI MOHAMED SALAH confermava la condanna in relazione al reato di cui alli art. 4 L. n. 110 del 1975, rideterminando la pena. Ricorre MAHMOUDI MOHAMED SALAH, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44900/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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violazioni della legge sulle armi motivi di cassazione motivi che possono invocarsi atti impugnabili istanza di revisione penale legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAHMOUDI MOHAMED SALAH nato in PALESTINA il 23/11/1990 avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTEKAPPELLO di MILANO, con sentenza in data 16/03/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 18/07/2019, nei confronti di MAHMOUDI MOHAMED SALAH confermava la condanna in relazione al reato di cui alli art. 4 L. n. 110 del 1975, rideterminando la pena. Ricorre MAHMOUDI MOHAMED SALAH, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2021 Il C iglieré Este e Il Presidente ILIPPO C