Ordinanza — n. 44898/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso - avverso il provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha rigettato, il 4 maggio 2021, la richiesta di Verstivski Iuri di liberazione anticipata - è stato proposto personalmente da quest'ultimo. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al T agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D. Cass., n. 272010).. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 44898/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERSTIVSKI IURI nato il 03/04/1970 avverso l'ordinanza del 04/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE Elia-to avviso alle p-a-ir— ti-3 udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso - avverso il provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha rigettato, il 4 maggio 2021, la richiesta di Verstivski Iuri di liberazione anticipata - è stato proposto personalmente da quest'ultimo. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al T agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D. Cass., n. 272010).. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
2. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente ,Francesco Aliffi ri Fppq Casa CÙL DEPOSI IrA7A''IN CANrn! L j ' ,.-'141A