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Ordinanza — n. 44892/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44892/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44892/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 11 novembre 2020, ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord, in data 13 settembre 2018, nei confronti di Armando Casanova in relazione al reato di cui all' art. 697 ef;* 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - inosservanza o erronea applicazione della legge penale; - vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuati di cui all'art. 62-bis cod. pen. richieste con l'atto di appello.

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44892/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 697 ef;* 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - inosservanza o erronea applicazione della legge penale; - vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuati di cui all'art. 62-bis cod. pen. richieste con l'atto di appello.

Parole chiave

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esame di cassazione abbandono del procedimento penale adeguamento della pena condono delle spese procedurali impugnazione della cancellazione impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - inosservanza o erronea applicazione della legge penale; - vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuati di cui all'art. 62-bis cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASANOVA ARMANDO nato a AVERSA il 21/08/1981 avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 11 novembre 2020, ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord, in data 13 settembre 2018, nei confronti di Armando Casanova in relazione al reato di cui all' art. 697 ef;* 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - inosservanza o erronea applicazione della legge penale; - vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuati di cui all'art. 62-bis cod. pen. richieste con l'atto di appello.

3. Il ricorso è inammissibile. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, ed è, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). La Corte territoriale, peraltro, ha escluso la sussistenza degli elementi favorevoli indicati dall'appellante osservando che l'imputato non aveva prestato alcuna collaborazione e che la pena determinata dal Tribunale non necessitava di essere ridotta perché già congrua rispetto alla gravità dell'addebito.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente rancesco Aliffi Filippo Casa DEPOSITA