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Ordinanza — n. 44890/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44890/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44890/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO RAFFAELE nato a NAPOLI il 16/11/1965 avverso l'ordinanza del 05/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; 4 E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di SASSARI, con ordinanza in data 5/11/2020, rigettava il reclamo proposto da AMATO RAFFAELE, sottoposto a regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Sassari in data 17/10/2019 che disponeva il trattenimento di corrispondenza in arrivo ex art. 18-ter ord. pen. perché confezionata in modo tale da renderla non ispezionabile. Propone ricorso per cassazione il prevenuto, deducendo violazione di legge con riferimento alla irrilevanza della asserita non ispezionabilità poiché l'inoltro può essere precluso soltanto da ragioni di sicurezza, lamentando, inoltre, di non avere potuto esaminare il plico.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44890/2021 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; 4 E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di SASSARI, con ordinanza in data 5/11/2020, rigettava il reclamo proposto da AMATO RAFFAELE, sottoposto a regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Sassari in data 17/10/2019 che disponeva il trattenimento di corrispondenza in arrivo ex art. 18-ter ord. pen. perché confezionata in modo tale da renderla non ispezionabile. Propone ricorso per cassazione il prevenuto, deducendo violazione di legge con riferimento alla irrilevanza della asserita non ispezionabilità poiché l'inoltro può essere precluso soltanto da ragioni di sicurezza, lamentando, inoltre, di non avere potuto esaminare il plico.

Parole chiave

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diritto alla corrispondenza documenti soggetti a un trattamento particolare documenti sensibili dissigillamento di atti controllo di sicurezza personale notifica per raccomandata

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO RAFFAELE nato a NAPOLI il 16/11/1965 avverso l'ordinanza del 05/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; 4

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di SASSARI, con ordinanza in data 5/11/2020, rigettava il reclamo proposto da AMATO RAFFAELE, sottoposto a regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Sassari in data 17/10/2019 che disponeva il trattenimento di corrispondenza in arrivo ex art. 18-ter ord. pen. perché confezionata in modo tale da renderla non ispezionabile. Propone ricorso per cassazione il prevenuto, deducendo violazione di legge con riferimento alla irrilevanza della asserita non ispezionabilità poiché l'inoltro può essere precluso soltanto da ragioni di sicurezza, lamentando, inoltre, di non avere potuto esaminare il plico.

Il ricorso è inammissibile. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "En tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale, la decisione di non inoltro può essere legittimamente motivata sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo" (Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, FALSONE, Rv. 274479). Nel caso di specie, il Tribunale ha evidenziato gli elementi di fatto, che il ricorso si limita a disconoscere, sulla base dei quali è stato ravvisato il pericolo per l'ordine e la sicurezza derivante dall'inoltro della missiva che si presentava di per sé non ispezionabile e dunque inaccessibile, perciò intrinsecamente criptica.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2021 I